Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario
GLOSSARIO
Il presente paragrafo contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di Assicurazione.
Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.
Assicurato: nei rami danni, la persona nell’interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all’eventuale indennizzo.
Assicuratore: La Società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
Assicurazione: l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce a un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.
Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Danno indennizzabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia: l’importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale l’Assicuratore non riconosce l’indennizzo. Indennizzo: la somma dovuta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di sinistro.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Massimale: l’obbligazione massima dell’Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.
Polizza: il documento che prova l’esistenza del contratto. Premio: il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Risarcimento: la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa: il diritto che spetta all’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e che consente all’Assicuratore di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Surrogazione: la facoltà dell’Assicuratore che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:
Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: l’aiuto tempestivo in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.
Atto di Terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
Bagaglio: l’insieme dei capi di vestiario e dei beni di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa e/o porta con sé, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere, esclusi valori.
Beneficiario: gli eredi dell’Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte dell’Assicurato. Biglietto di viaggio: biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe turistica.
Calamità naturali: alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, uragani, trombe d’aria e altri fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente constatabili e documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti.
Contraente: Promoter Travel S.r.l., via Savelli Giovanni, 78, 35129 Padova, Partita Iva 03486720240, proprietaria del marchio COLUMBUS.
Destinazione: la località riportata sul contratto di viaggio/estratto conto di prenotazione del Contraente di polizza come meta del soggiorno o la prima tappa in caso di viaggio che preveda un pernottamento.
Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Estero: Europa, Mondo.
Europa: tutti i Paesi dell’Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo (Algeria, Cipro, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia), le Isole Canarie, esclusa la Russia extraeuropea.
Evento: il verificarsi del fatto dannoso che determina uno o più sinistri.
Famiglia: l’Assicurato e i suoi conviventi, come indicati dall’Art. 4) del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale a esso equivalente.
Familiare: il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente more uxorio, i figli, genitori, fratelli/sorelle, genero/nuora, nonni.
Franchigia: importo che rimane a carico dell’Assicurato espresso in cifra che è detratta dall’importo del danno indennizzabile.
Furto: il reato previsto all’Art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia: copertura assicurativa che non rientra nella definizione di “Assistenza”, per la quale la Società procede direttamente al rimborso del danno subito dall’Assicurato, purché il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una invalidità temporanea.
Italia: Italia, incluse Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1°gennaio 2013. Malattia: l’alterazione dello stato di salute che non dipende da un Infortunio.
Malattia Preesistente: situazione patologica cronica/recidivante, diagnosticata antecedentemente la data di iscrizione al Viaggio.
Massimale / Somma Assicurata: la somma massima, stabilita nella Polizza, per la quale, la Società si impegna a prestare la Garanzia e/o l’Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più sinistri avvenuti durante il viaggio.
Medico curante sul posto: il medico che presta le cure necessarie presso la struttura sanitaria locale dove è ricoverato l’Assicurato.
Mondo: tutti i Paesi non rientranti nelle definizioni di “Italia” e ”Europa”.
Operatore Turistico: tour operator (anche “T.O.”), agenzia di viaggi, hotel, compagnia di navigazione aerea o altro operatore legalmente riconosciuto ed autorizzato alla prestazione di servizi turistici.
Ospedale: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità estetiche e dietologiche.
Passeggero: soggetto trasportato a bordo di mezzi di trasporto gestiti da vettori.
Periodo assicurativo: periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa.
Polizza: il documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, che prova l’Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società secondo quanto previsto in Polizza.
Prestazione: l’Assistenza da erogarsi in natura ovvero l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, per il tramite della Struttura Organizzativa a
condizione che il Premio sia stato regolarmente corrisposto.
Preziosi: gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.
Rapina: il reato, previsto all’Art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale.
Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.
Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.
Scippo: il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in percentuale del danno indennizzabile. Sinistro: il singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’Assicurazione e che determina la richiesta di Assistenza o di Garanzia, l’indennizzo del danno subito o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei termini di Polizza.
Società: l’Impresa assicuratrice, IMA Italia Assistance S.p.A.
Spese/Acquisti Di Prima Necessità: spese per l’acquisto di beni dei quali si ha materialmente bisogno e dei quali non si può oggettivamente fare a meno. Non sono considerati beni di prima necessità i beni che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di Sinistro. Struttura Organizzativa: è la Struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. – Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Tessera Assicurativa: il documento, riportante le condizioni di assicurazione – debitamente numerato – redatto in formato cartaceo o elettronico e rilasciato all’Assicurato prima della partenza.
Valore commerciale: il valore delle cose assicurate determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
Valori: valuta a corso legale, titolo di credito in genere, buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni carta – anche in formato elettronico – rappresentante un valore certo e spendibile.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno, la locazione, come risultante dal relativo contratto o altro valido titolo o documento di viaggio o comunque come organizzato dalla Contraente.
Viaggio iniziato: l’intervallo di tempo che decorre dal momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto e termina al completo espletamento dell’ultimo servizio previsto dal contratto stesso
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Quando non risultino espressamente derogate valgono le seguenti condizioni di polizza:
Art. 1.1 – Assicurati
Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Prestazioni/Garanzie, con la presente Polizza si assicurano tutti i partecipanti e/o fruitori dei servizi turistici del Contraente che siano:
-residenti e domiciliati in Italia;
-residenti all’Estero domiciliati temporaneamente in Italia. In tale caso le prestazioni si intendono tuttavia sempre riferite e limitate al domicilio in Italia e non al Paese estero di residenza.
Art. 1.2 Premi
I premi concordati con la Contraente ed a carico degli Assicurati sono da calcolarsi sul valore del viaggio per destinazione, come segue:
Art. 1.3 – Inizio e termine delle garanzie/prestazioni
La durata dei servizi turistici non potrà essere superiore a 45 giorni.
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e termina nel momento in cui l’Assicurato inizia a utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto.
Le Prestazioni/Garanzie iniziano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma dell’Operatore Turistico e terminano al momento del completo espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso e comunque con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio.
Art. 1.4 – Limite di età
L’Assicurazione non prevede limite di età.
Art. 1.5 – Estensione territoriale
L’assicurazione è operante per i viaggi nei seguenti gruppi di Paesi: Italia; Europa; Mondo.
Art. 1.6 – Periodo di assicurazione e operatività della Polizza
Le Prestazioni/Garanzie sono operanti per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio o di affari, escluso qualsiasi lavoro pericoloso che comporti o meno attività manuali, di durata non superiore a 45 giorni.
Le Prestazioni/Garanzie potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di operatività della polizza, fermo restando che l’importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.
Art. 1.7 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni/Garanzie nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 1.8 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.9 – Diritto di surroga
La Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti e informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
Art. 1.10 – Limitazione di responsabilità
La Società non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
Art. 1.11 – Esclusione di compensazioni alternative Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 1.12 – Limiti di sottoscrizione
Non è consentita la stipulazione di più polizze con IMA Italia Assistance S.p.A. a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso.
Inoltre, indipendentemente dalla durata del viaggio, non è consentito all’Assicurato stipulare la presente Polizza a Viaggio iniziato.
Art. 1.13 – Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate.
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.
Art. 1.14 – Segreto professionale
L’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro. Art. 1.15 – Valuta di pagamento
Le indennità e i rimborsi sono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso sarà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese. Art. 1.16 – Persone non assicurabili
Si premette che non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo cronico, A.I.D.S. conclamato, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
In ogni caso l’assicurazione cessa, per l’Assicurato, al manifestarsi di tali affezioni entro trenta giorni successivi alla data di cessazione dell’assicurazione. La Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.
Art. 1.17- Foro competente
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 1.18 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Art. 1.19 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l’Impresa possono recedere dal contratto.
Il recesso ha effetto:
nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione;
nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell’Assicurato della comunicazione inviata dall’Impresa;
In caso di recesso esercitato dall’Impresa, quest’ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.
Art. 1.20 – Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni
Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è obbligata per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
a. dolo, colpa grave, incuria dell’Assicurato;
b. guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni,
sommosse o movimenti popolari, saccheggi e c. atti di terrorismo, questa esclusione non si applica alle sezioni: Assistenza in Viaggio, Spese Mediche in Viaggio, Annullamento
Viaggio;
d. terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi
caratteristiche di calamità naturali, eruzioni
vulcaniche;
e. esplosioni derivanti dalla detenzione di esplosivi,
nonché dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
f. infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), sport aerei in genere; guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendii ed assimilabili; corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia. Per bob, Kitesurfing e immersioni con autorespiratore l’esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale;
Si intendono comunque esclusi tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.
g. atti di temerarietà;
h. le malattie infettive qualora l’intervento
d’assistenza sia impedito da norme sanitarie
nazionali o internazionali;
i. svolgimento di attività che implichino l’utilizzo
diretto di esplosivi o armi da fuoco;
j. eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. Al riguardo si intendono Paesi in stato di belligeranza quelli segnalati tali sul sito del Ministero degli Esteri. Sono altresì escluse le prestazioni relative a viaggi intrapresi verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da
un’Autorità pubblica competente;
k. malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici
e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuro-psichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione;
l. malattie correlate alla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e correlate al puerperio; aborto terapeutico; parto;
m. viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
n. viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale;
o. epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS) e quarantene di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo, lockdown. La presente esclusione non si applica all’accertato e documentato contagio da COVID-19 che abbia come conseguenza lo stato di quarantena o isolamento o sorveglianza attiva, accertati, documentati da provvedimento individuale e imposti dalle Autorità, che abbiano colpito direttamente l’assicurato e/o i suoi familiari conviventi o un solo compagno di viaggio.
t. le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti.
SEZIONE A) ASSISTENZA IN VIAGGIO
ART. A1 – OGGETTO DELLA GARANZIA
Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa.
Avvertenza: Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO +39 02.24128651
La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/
Viaggiatori assicurati.
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 02.24128245 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI).
PRESTAZIONI:
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero +39 02.24128651.
1. Consulto medico e segnalazione di uno specialista: Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute dell’Assicurato per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova l’Assicurato.
2. Invio di medicinali urgenti: quando l’Assicurato necessita urgentemente per le cure del caso di medicinali, per i quali sia in possesso di regolare prescrizione medica, e che risultino irreperibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell’Assicurato.
3. Trasporto sanitario
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
4. Rientro sanitario dell’assicurato con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società e comprende l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.
5. Rientro dell’assicurato convalescente qualora il suo stato di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, nonché il rimborso delle spese supplementari di soggiorno entro il limite massimo di € 40,00 al giorno e per un massimo di 3 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell’Assicurato. Tale garanzia si intende estesa ad un solo compagno di viaggio o ad un solo familiare maggiorenne.
6. Trasporto della salma dell’Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di residenza ovvero al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero e ricerca della salma. La presente prestazione opererà anche nel caso in cui il decesso avvenga a causa di una malattia preesistente.
7. Rientro dei familiari o di un compagno di viaggio, purchè assicurati, a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell’Assicurato.
8. Rientro anticipato dell’assicurato alla propria residenza in caso di avvenuto decesso o ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare, se l’Assicurato chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.
9. Viaggio di un familiare quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale – per un periodo superiore a 5 giorni – e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno fino a un massimo di € 800,00 e le spese di soggiorno entro il limite massimo di € 100,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell’Assicurato per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente.
10. Interprete a disposizione all’estero quando l’Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, trova difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il limite massimo di € 1.000,00.
11. Segnalazione di un legale/cauzione penale quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero e a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un legale e anticipa i costi per la difesa dell’Assicurato fino a un massimo di € 1.500,00 e l’eventuale cauzione penale fino a un massimo di € 25.000,00 previa adeguata garanzia bancaria.
12. Anticipo spese di prima necessità se l’Assicurato ne avesse necessità a causa di eventi imprevisti di comprovata gravità e non dipendenti dalla propria volontà, contro adeguata garanzia bancaria la
p. le
Sono inoltre escluse:
spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di € 1.500;
q. le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
r. le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
s. le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria fino ad un massimo di € 8.000,00.
13. Prolungamento del soggiorno tramite la Struttura Organizzativa che provvederà per l’Assicurato, i famigliari o il compagno di viaggio, anche essi assicurati, all’organizzazione logistica per il pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio dell’Assicurato stesso, a fronte di regolare certificato medico e l’Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento fino a un massimo di 10 giorni e comunque entro il limite di € 100,00 al giorno.
14. Trasmissione messaggi urgenti. Qualora l’Assicurato fosse impossibilitato a trasmettere messaggi di prima necessità a persone residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.
15. Rimborso spese Telefoniche. La Società prenderà in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di contattare la Struttura Organizzativa fino a concorrenza di € 100,00.
16. Assistenza ai minori. Qualora a seguito di malattia o infortunio, l’Assicurato non possa prendersi cura dei figli minori in viaggio con lui, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un familiare o di un’altra persona designata, un biglietto A/R in treno o aereo, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio.
Art. A2 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli 03) Trasporto Sanitario; 04) Rientro Sanitario dell’Assicurato; 05) Rientro dell’Assicurato convalescente; 06) Trasporto della salma; 07) Rientro dei familiari; 08) Rientro anticipato dell’Assicurato; 09) Viaggio di un familiare, qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l’importo di € 750,00 e comunque nella misura strettamente necessaria.
L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.
Art. A3 – COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO L’Assistenza si ottiene telefonando al numero: +39 02.24128651.
In caso di necessità l’Assicurato dovrà:
– segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi della Tessera Assicurativa;
– comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.
SEZIONE B) ASSISTENZA AUTO
Art. B1- OGGETTO DELLA GARANZIA
Le seguenti prestazioni si intendono operanti durante il trasferimento dell’Assicurato per recarsi dalla propria residenza fino alla stazione di partenza del viaggio (ferroviaria, marittima, aeroportuale) o nella località prenotata e viceversa purchè in paesi dell’Unione Europea. Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa.
Avvertenza: Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO +39 02.24128651
La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/
Viaggiatori assicurati.
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 02.24128245 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI).
PRESTAZIONI:
1. Soccorso stradale. Qualora l’autoveicolo sia immobilizzato in seguito a incidente stradale, la Struttura Organizzativa invia un mezzo di soccorso sul luogo di immobilizzo per trainare l’autoveicolo fino all’officina più vicina. Sono a carico dell’Assicurato la spesa di riparazione effettuata dall’officina. Sono altresì a carico dell’assicurato le spese per il traino qualora l’autoveicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o privata o di aree a essa equivalenti (percorsi fuoristrada). La prestazione “soccorso stradale” sarà erogata per un massimo di € 250,00 per autoveicolo e per periodo assicurativo.
2. Spese di pernottamento o noleggio di auto sostitutiva. Qualora l’autoveicolo sia immobilizzato in seguito a incidente stradale, e si renda necessaria una riparazione di almeno 8 ore di manodopera certificate dall’officina, l’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa la presa a carico delle spese sostenute per il pernottamento forzato in attesa della riparazione, o alternativamente una autovettura sostitutiva per il tempo necessario a raggiungere la destinazione del viaggio. La Società prende a carico per la presente prestazione, fino a un massimo di € 250,00 complessivi per periodo assicurativo. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, drop-off e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.
SEZIONE C) ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA
Art. C1 – OGGETTO DELLA GARANZIA
Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa. La presente prestazione è valida solo per i residenti in Italia.
Avvertenza: Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO +39 02.24128651
La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/ Viaggiatori assicurati.
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 02.24128245 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI).
PRESTAZIONI:
1. Consulto medico telefonico. Servizio di assistenza medica qualora il famigliare necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dal famigliare. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Struttura Organizzativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.
2. Invio di medicinali urgenti. Dopo aver ritirato la ricetta presso il paziente e qualora questi fosse impossibilitato a reperire direttamente i farmaci necessari in conseguenza delle gravi condizioni di salute come risultante dalla certificazione del medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire e recapitare allo stesso i farmaci prescritti, entro 24h. Il Costo dei farmaci è interamente a carico dell’Assicurato.
3. Invio di un medico. Qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi, la Struttura Organizzativa giudichi necessario l’intervento del medico ed il paziente abbia difficoltà a reperirlo, verrà inviato un medico convenzionato, o in alternativa, verrà organizzato gratuitamente il trasferimento in ambulanza al centro medico idoneo più vicino.
4. Assistenza infermieristica domiciliare. Qualora il famigliare abbia avuto un ricovero ospedaliero e a seguito delle sue condizioni risultasse necessario da certificazione medica, verrà messo a disposizione dalla Struttura Organizzativa un servizio di assistenza infermieristica domiciliare sino al giorno successivo il rientro degli Assicurati.
SEZIONE D) ASSISTENZA CASA
ART. D1 – OGGETTO DELLA GARANZIA
Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa in Italia. Avvertenza: Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO +39 02.24128651
La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/
Viaggiatori assicurati.
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 02.24128245 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI).
PRESTAZIONI:
1) Invio di un fabbro/serramentista per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro/serramentista a seguito di:
– Furto o tentato Furto, smarrimento, rottura delle chiavi, guasto della serratura, purché non elettronica, che gli rendano impossibile l’accesso alla propria abitazione;
– Furto o tentato Furto o rottura delle chiavi, guasto della serratura o dei serramenti che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso o dei serramenti nella propria abitazione in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa;
la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro/serramentista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita, dei pezzi di ricambio e della manodopera fino ad un massimo di € 250,00 (IVA inclusa) per sinistro e per periodo assicurativo.
La Struttura Organizzativa si riserva di richiedere all’Assicurato copia della denuncia di Furto o tentato Furto all’Autorità Giudiziaria competente.
fino ad un massimo di € 250,00 (IVA inclusa) per sinistro e per periodo assicurativo. L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.
Sono esclusi dalla prestazione:
per il caso 1):
a) sinistri dovuti a Guasti di qualsiasi natura degli apparecchi utilizzatori (ad es. le lavatrici)
b) l’interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle tubature esterne all’edificio;
per il caso 2):
c) l’otturazione a partire dalla colonna centrale (parti condominiali);
d) il trabocco dovuto a rigurgito di fogna.
3) Invio di un elettricista per interventi di
emergenza
In caso di Guasto all’impianto elettrico
dell’Abitazione dell’Assicurato che blocchi l’erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo d’Incendio o di scossa elettrica, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita, pezzi di ricambio e manodopera fino ad un massimo di € 250,00 (IVA inclusa) per sinistro e per periodo assicurativo.
Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:
– interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
– guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’abitazione dell’Assicurato a monte del contatore;
– guasti relativi agli apparecchi elettrici.
4) Invio di un sorvegliante
In caso di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito i locali assicurati, e la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell’Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantite la sicurezza dei locali dell’Abitazione.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 8 ore per sinistro e periodo assicurativo.
Art. D2 – COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO L’Assistenza si ottiene telefonando al numero: +39 02.24128651.
In caso di necessità l’Assicurato dovrà:
– segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi della Tessera Assicurativa;
– comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.
SEZIONE E) SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
Art. E1 – OGGETTO DELLA GARANZIA
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese mediche, chirurgiche e ospedaliere per prestazioni sanitarie conseguenti a infortunio o malattia, sostenute dall’Assicurato in loco e/o che comportino un ricovero presso un Ospedale in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza. La Società rimborserà le spese incontrate, nei limiti di costo degli ospedali pubblici e delle strutture private purché autorizzate dalla Struttura Organizzativa.
In caso di ricovero ospedaliero nell’Unione Europea – Con l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione Malattia – TEAM) dove sono impressi i codici necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l’assistenza sanitaria anche nei Paesi dell’Unione Europea non vi sarà l’applicazione di scoperto o franchigia.
Art. F2- MASSIMALE PER PERSONA E PERIODO ASSICURATIVO
SPESE MEDICHE, OSPEDALIERE E CHIRURGICHE
I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio e sono da intendersi per persona e per periodo assicurativo:
2) emergenza
Invio di un idraulico per interventi di
Qualora l’Assicurato necessitasse di un idraulico, a seguito di:
1) allagamento o infiltrazione o mancanza d’acqua nell’Abitazione o in quella dei vicini provocate da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico dell’abitazione dell’Assicurato;
2) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un’otturazione alle tubature fisse di scarico dell’impianto idraulico dell’Abitazione dell’Assicurato;
la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita, pezzi di ricambio e manodopera
Italia
Europa
Mondo
ATTENZIONE! Per spese superiori a € 500,00 in Italia e € 1.000,00 all’estero dovrà essere sempre ottenuta l’autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa. Nell’ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili anche senza preventiva autorizzazione:
Spese mediche e farmaceutiche.
Rimborso delle spese per visite mediche, cure ambulatoriali e/o di primo soccorso, day hospital, prodotti farmaceutici corredate da prescrizione medica e sostenute in viaggio entro il limite di € 500,00 in Italia e € 1.000,00 all’estero.
Spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero.
Rimborso delle Spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero entro il limite di € 500,00 in Italia e € 2.500,00 all’estero.
Spese odontoiatriche urgenti.
Rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti durante il viaggio e non rimandabili al rientro entro il limite di € 200,00 per persona.
La Società, preventivamente contattata, chiamando la Struttura Organizzativa al numero:
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA
+39 02.24128651
rilascia un numero di pratica all’assicurato e provvede al pagamento diretto delle Spese Ospedaliere e Chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, sulla base di un parere medico ufficiale fornito alla Società, in condizioni di essere rimpatriato.
Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato.
ATTENZIONE!
Per spese superiori a € 500,00 in Italia e € 1.000,00 all’estero dovrà invece essere sempre ottenuta l’autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.
€ 5.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00
La mancanza di un numero di pratica si assume come mancanza di contatto con la struttura, salvo prova contraria.
In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Art. E3 – FRANCHIGIA APPLICATA
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
Art. E4 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico tempestivo con la Struttura Organizzativa e solo dopo aver preso precisi accordi con la Struttura stessa, l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia attraverso una delle seguenti modalità:
collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa
via mail all’indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
inviando
propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati della Tessera Assicurativa, codice IBAN;
diagnosi del medico curante sul posto;
originali delle fatture o ricevute pagate;
la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l’Assicurato sarà tenuto a trasmettere.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
SEZIONE F) DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFEZIONE DA COVID 19
Art. F1 – OGGETTO DELLA GARANZIA
La garanzia è operante a seguito di infezione da COVID‐19 diagnosticata durante lo svolgimento del viaggio a condizione che l’infezione comporti un ricovero in Ospedale. La Società, qualora il ricovero dell’Assicurato si protragga per un numero di giorni superiore a cinque, riconosce per ogni giorno successivo di degenza a partire dal sesto giorno di ricovero un importo fisso di € 100,00 per un numero massimo di dieci giorni. La garanzia è estesa ad un familiare convivente o un solo compagno di viaggio, purché assicurati.
Art. F2 – MASSIMALE PER PERSONA E PER EVENTO L’importo massimo rimborsabile è di € 1.000,00 per persona e di € 3.000,00 per evento.
Art. F3 – FRANCHIGIA APPLICATA
La Società non corrisponderà all’Assicurato alcun importo per i primi cinque giorni di ricovero.
Art. F4 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro, dovrà effettuare una denuncia attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa
• via mail all’indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
• telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
inviando
– propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati della Tessera Assicurativa, codice IBAN;
– copia della cartella clinica del ricovero;
– la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l’Assicurato sarà tenuto a trasmettere.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.SEZIONE G) INDENNITA’ DA CONVALESCENZA A SEGUITO DI INFEZIONE DA COVID 19
Art. G1 – OGGETTO DELLA GARANZIA
La garanzia è operante a seguito di infezione da COVID‐19 diagnosticata durante lo svolgimento del viaggio a condizione che l’infezione comporti un ricovero in terapia intensiva. La garanzia è estesa ad un familiare convivente o un solo compagno di viaggio, purché assicurati.
Art. G2 – MASSIMALE PER PERSONA E PER EVENTO L’importo massimo rimborsabile è di € 1.500,00 per persona e di € 4.500,00 per evento.
Art. G3 – FRANCHIGIA APPLICATA
Dall’ammontare del danno risarcibile non sarà detratta franchigia.
Art. G4 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro, dovrà effettuare una denuncia attraverso una delle seguenti modalità:
collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa
– via mail all’indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
– in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
– telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
inviando
–
–
–
–
propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati della Tessera Assicurativa, codice IBAN;
copia della cartella clinica del ricovero in terapia intensiva;
la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l’Assicurato sarà tenuto a trasmettere.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
SEZIONE H) BAGAGLIO
Art.H1- OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati, nonché esclusivamente nel caso di consegna a vettore anche le perdite conseguenti a smarrimento e danneggiamento del bagaglio che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio.
Art. H2- MASSIMALE PER PERSONA E PERIODO ASSICURATIVO
I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio e sono da intendersi per persona.
controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;
– In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all’autorità del luogo dell’avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo. ristorante. autorimessa. etc.) e loro risposta;
– In caso di acquisti di beni prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.
Art. H6 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell’albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.
I) RITARDO VOLO E PERDITA DEL VOLO IN CONNESSIONE
Art. I1 – OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società rimborserà all’Assicurato le spese di acquisto di un biglietto in classe economica di ritorno al luogo di partenza del suo viaggio o di un nuovo biglietto in classe economica che gli permetta di raggiungere la destinazione finale del viaggio, nel caso di perdita della connessione con il volo successivo al primo previsto dal biglietto, per le seguenti cause:
a) RITARDI, DIENIEGO D’IMBARCO, CANCELLAZIONE all’ultimo momento sul primo volo (oppure nei voli successivi, nel caso ci sia più di una connessione), dovuto a cause imprevedibili (problemi tecnici all’aeromobile o a condizioni meteorologiche avverse incompatibili con l’esecuzione del volo o a decisioni prese dalle Autorità aeronautiche sul traffico aereo) non riconducibili/imputabili alla volontà dell’Assicurato o all’organizzatore del viaggio o alle imprese di servizio subappaltate da quest’ultimo e che impedisca all’Assicurato di imbarcarsi sul successivo volo chiuso in connessione.
b) PERDITA O SMARRIMENTO BAGAGLIO regolarmente registrato, da parte del vettore aereo e verificatosi durante il primo volo che impedisca all’Assicurato di potersi imbarcare sul volo successivo in connessione.
Art. I2 – MASSIMALE PER PERSONA E PERIODO ASSICURATIVO
L’importo massimo rimborsabile è di € 250,00 per Assicurato.
Art. I3 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
Le garanzie sono operanti esclusivamente nel caso di perdita di connessione di voli nei quali le compagnie aeree che operino su uno e l’altro volo non siano le stesse, né appartengano alla medesima alleanza aerea.
Nel caso in cui il responsabile del ritardo, della cancellazione del volo, della perdita o smarrimento del bagaglio registrato, indennizzi l’Assicurato il risarcimento sarà liquidato, ad integrazione di quanto eventualmente rimborsato dal responsabile dell’evento, fino alla concorrenza della somma assicurata.
Art. I4 – FRANCHIGIA
Dall’ammontare del danno risarcibile non sarà detratta franchigia.
Art. I5 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro, dovrà effettuare una denuncia attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa
• via mail all’indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
• telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
inviando
– propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati della Tessera Assicurativa, codice IBAN;
– copia dei biglietti acquistati;
– la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l’Assicurato sarà tenuto a trasmettere.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
SEZIONE L) ANNULLAMENTO VIAGGIO
ART. L1 – PREMESSA
La presente Polizza è abbinata contestualmente alla prenotazione dei servizi ossia entro 24 ore dalla conferma dei servizi o pacchetto viaggio.
Art. L2 – OGGETTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA La Società rimborsa la penale applicata contrattualmente dal Tour Operator per rinuncia o modifica al viaggio determinata da cause o eventi oggettivamente documentabili ed imprevedibili al momento della prenotazione, che colpiscano l’Assicurato o un suo familiare.
La garanzia è operante anche a seguito di:
1) stato di quarantena imposto dalle Autorità Italiane a causa di contagio da COVID o contatto con persona contagiata da COVID. La quarantena deve essere imposta dall’autorità, deve includere il giorno della partenza del viaggio e deve essere in corso nel momento in cui è denunciato l’annullamento.
2) atti di terrorismo avvenuti successivamente alla prenotazione del viaggio, purché tali atti avvengano nei 30 giorni precedenti alla partenza e nel raggio di 100 km:
• dalla prima destinazione prevista risultante dalla prenotazione del viaggio assicurato;
• dall’aeroporto di destinazione unicamente in caso di acquisto del solo biglietto di viaggio.
Sono compresi nel rimborso della penale anche:
• i visti;
• le tasse aeroportuali non rimborsabili;
• gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della polizza ed inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato.
Sono esclusi nel rimborso della penale:
Italia
Europa
Mondo
Limite massimo per singolo oggetto: € 300,00.
Nell’ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili:
a) SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
In caso di ritardata riconsegna del bagaglio non inferiore alle 12 ore o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata sottoindicata le spese sostenute e documentate per gli acquisti di beni di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 300,00
b) RIFACIMENTO DOCUMENTI
Il rimborso delle spese per il rifacimento/duplicazione del passaporto, carta di identità e della patente di guida in conseguenza degli avvenimenti previsti all’Art. C1 “Oggetto della Garanzia”.
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 300,00.
Art. H3 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi.
La Società rimborserà complessivamente:
– fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile; radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica; strumenti musicali; armi da difesa personale e/o da caccia; attrezzatura subacquea; occhiali da vista o da sole.
– fino al 30% della somma assicurata i danni a cosmetici, medicinali, articoli sanitari; gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d’oro, d’argento e di platino, pellicce e altri oggetti preziosi.
La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni che derivano da:
• dimenticanza, incuria dell’assicurato;
• furto con scasso del bagaglio contenuto all’interno del veicolo regolarmente chiuso a chiave non visibile dall’esterno;
• furto dell’intero veicolo,
• furto di oggetti contenuti nella tenda sempreché sia posta in un campeggio regolarmente attrezzato e
autorizzato.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.
Art. H4 – FRANCHIGIA
Non applicabile.
Art. H5 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro, dovrà effettuare una denuncia attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa
• via mail all’indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
• telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
inviando
– propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati della Tessera Assicurativa, codice IBAN;
– Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
– Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
– In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l’ufficio “Lost and Found” dell’Ente Aeroportuale e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo l’Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. In tal caso la Società liquiderà l’indennizzo dovuto a termini di polizza previa applicazione della franchigia indicata all’Art. G4 “Franchigia”. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L’Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti;
– In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all’albergatore: copia del reclamo debitamente
€ 500,00
€ 750,00 € 1.000,00
Pag. 4 di 7
i costi di gestione pratica;
le fee/provvigioni di agenzia;
le tasse aeroportuali rimborsabili da parte del vettore. La Società rimborsa la penale addebitata all’Assicurato. Art. L3 – MASSIMALI
La Società rimborsa le penali di annullamento addebitate all’Assicurato dal Contraente entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite massimo di € 10.000,00 per Assicurato e di € 30.000,00 per singolo evento.
Art. L4 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento:
a) fino alla concorrenza della penale applicata e liquidabile ai sensi della presente Polizza, nel limite di € 10.000,00 per persona e con il limite massimo per singolo evento di € 30.000,00;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti al precedente Art. L1 – Oggetto e decorrenza della garanzia la Società rimborsa la penale prevista alla data in cui l’evento si è manifestato, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell’Assicurato;
c) La quarantena deve essere imposta dall’autorità, deve includere il giorno della partenza del viaggio e deve essere in corso nel momento in cui è denunciato l’annullamento.
d) La Società ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso;
e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici della Società di effettuare un controllo medico.
Art. L4 – ESCLUSIONI SPECIFICHE DI GARANZIA
Fermo quanto indicato dall’Art. 1.20 “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” delle “Norme comuni a tutte le prestazioni e garanzie” e ad integrazione di quanto Indicato nelle singole Garanzie, sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) cause non oggettivamente documentabili;
b) cause documentabili ma note all’Assicurato al momento della prenotazione;
c) fallimento del vettore o dell’agenzia o dell’organizzatore di Viaggio;
d) quarantene fiduciarie o preventive, fatto salvo quanto previsto dall’ Art. L1 – OGGETTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA;
e) decisione di non viaggiare.
Art. L5 – FRANCHIGIA/SCOPERTO
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito di morte o ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell’Assicurato, dei familiari e del contitolare dell’azienda/studio associato; b) per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto del 15% se la penale applicata è < al 90% e del 20% se la penale applicata è > del 90%, con un minimo in ogni caso di € 70,00.
Art. L6 – MODALITÀ DI RIMBORSO
La Società rimborsa la penale di annullamento:
a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico;
b) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso. La Società ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati.
Art. L7 – VALIDITA’ DELLA GARANZIA
La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata contestualmente alla data di prenotazione/acquisto del viaggio, ossia entro 24 ore dalla conferma dei servizi o pacchetto viaggio.
La garanzia è operante per una unica richiesta di risarcimento indipendentemente dall’esito, al verificarsi della quale decade.
Art. L8 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Obblighi dell’Assicurato: Nel caso si verifichi un evento che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza del diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione all’Operatore Turistico immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà notificato comunque prima dell’inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Società rimborserà la penale di annullamento prevista alla data in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Società entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento.
La denuncia dovrà essere effettuata direttamente alla Società attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa
• via mail all’indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
• telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
Tale denuncia dovrà obbligatoriamente contenere tutte le seguenti informazioni:
– nome cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio per potere esperire eventuale visita medico legale, numero di telefono al quale effettivamente L’Assicurato è rintracciabile;
– riferimenti del viaggio e della copertura assicurativa: estremi della Tessera Assicurativa o nome dell’Operatore Turistico, data prevista di partenza del viaggio a cui si deve rinunciare ed estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione;
– la descrizione delle circostanze che costringono l’Assicurato ad annullare;
– la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio.
– per cause quali morte o ricovero ospedaliero: certificato di morte o cartella clinica.
Anche successivamente (se non immediatamente disponibili) e con le stesse modalità dovranno comunque essere forniti:
– estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedentemente forniti);
– documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
– catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di penale, in copia;
– contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
– estratto conto di penale emesso dl Tour Operator, in copia;
– estratto conto di penale emesso dall’Agenzia, in copia;
– fattura della penale addebitata e titoli di viaggio in originale, per penale del 100%;
– quietanza di pagamento emessa dall’Operatore Turistico ovvero altre ricevute di pagamento disponibili;
– certificazione medica in originale;
– codice IBAN.
– la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l’Assicurato sarà tenuto a trasmettere.
SEZIONE M) RIMBORSO QUOTA VIAGGIO
Art. M1 – OGGETTO DELLA GARANZIA
La società rimborsa all’Assicurato, ai familiari o ad un Compagno di viaggio il pro quota della vacanza non usufruita a decorrere dalla data di rientro al domicilio e/o residenza, qualora venga attivata una delle seguenti prestazioni di assistenza organizzate dalla società: Rimpatrio Sanitario, Rientro anticipato, Rientro della salma, Ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura.
Art. M2 – MASSIMALE
Il massimale è di € 5.000,00 per persona e di € 15.000,00 per periodo assicurativo e per singolo evento.
Art. M3 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
Il rimborso sarà effettuato conteggiando la sola quota individuale di partecipazione divisa per i giorni di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti all’ultimazione del viaggio o locazione escludendo il giorno di rientro.
Art. M4 – FRANCHIGIA
Dall’ammontare del danno risarcibile non sarà detratta franchigia.
Art. M5 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro, dovrà effettuare una denuncia attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa
• via mail all’indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
• telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
inviando
– propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati della Tessera Assicurativa, codice IBAN;
– copia dei biglietti acquistati;
– la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l’Assicurato sarà tenuto a trasmettere.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.SEZIONE N) BLOCCO AMMINISTRATIVO O SANITARIO (COMPRESO CORONAVIRUS)
ART. N1 – OGGETTO E DECORRENZA DELLAGARANZIA
La garanzia decorre dopo l’esecuzione del primo volo /treno/nave o, per la sola destinazione Italia, al raggiungimento della destinazione alberghiera, opera in caso di fermo dell’assicurato su disposizione delle autorità aeroportuali, finalizzata ad accertamenti amministrativi inerenti i diritti formali di transito o sanitari, per motivi di sicurezza, oppure in caso di anomalo funzionamento dei sistemi informativi aeroportuali di riconoscimento, che comportino la perdita dei servizi prenotati; è compreso il fermo sanitario operato dalle autorità nel corso del viaggio o del soggiorno, con scopo di accertamento o quarantena con permanenza forzata.
ART. N2 – MASSIMALI
Nei casi in precedenza descritti sono assicurati i seguenti costi di riprotezione essenziali e indispensabili, sostenuti dall’Assicurato:
a) le spese di riprotezione dei voli persi di andata e/o di ritorno, incluse le tratte in congiunzione, al netto di eventuali rimborsi del vettore e fino al massimo di € 1.000,00 per persona;
b) le eventuali spese sostenute per il pernottamento imprevisto in itinere, fino al massimo rimborso di € 100,00 al giorno con il massimo di € 1.500,00.
Sono anche rimborsabili:
c) le penali per i servizi a terra annullati o perduti per no-show, fino a € 1.000,00;
d) durante la permanenza nella struttura di soggiorno, sono rimborsabili le quote relative a servizi di soggiorno e di vitto fruiti forzatamente dal momento di inizio di una quarantena, fino al massimo di € 500,00.
Fermo quanto sopra, in caso di evento che coinvolga più garanzie e/o Assicurati iscritti al medesimo viaggio, la Società si impegna a rimborsare fino al limite massimo per evento di € 5.000,00.
ART. N3 – RECUPERI
In tutti i casi L’assicurato e l’Agenzia di Viaggi si impegnano a corrispondere alla Società ogni importo ottenuto dai fornitori dei servizi turistici e/o enti, ed i costi non sostenuti in relazione agli eventi oggetto della copertura.
ART.N4 – ESCLUSIONI
Restano escluse le perdite conseguenti alla violazione delle disposizioni normative emanate fino all’inizio del viaggio, o imputabili a dolo o colpa del passeggero o delle organizzazioni nei confronti dei quali la Società si intende comunque surrogata. Si intendono altresì escluse le maggiori perdite a seguito di rinuncia da parte dell’assicurato alla possibile prosecuzione/riprotezione del viaggio interrotto.
Sono esclusi inoltre dalla copertura i viaggi verso una destinazione che al momento della partenza dell’assicurato dall’Italia siano soggetti a misure restrittive disposte dalle autorità di destinazione (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: quarantena all’arrivo ovvero divieto di ingresso disposti dal governo locale, come indicato sul sito www.viaggiaresicuri.it); ovvero dalle autorità di partenza (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: restrizione alla mobilità imposta dall’autorità locale).
Art. N5- FRANCHIGIA
Non applicabile.
Art. N6 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Per ottenere il rimborso delle spese di riprotezione e dei servizi non goduti, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa
• via mail all’indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
• telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
Tale denuncia dovrà obbligatoriamente contenere tutte le seguenti informazioni:
• dati anagrafici, codice fiscale, dati identificativi della Tessera assicurativa, codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell’Assicurato per poter effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile;
• documentazione attestante il fermo amministrativo o sanitario disposto dalle Autorità;
• contratto di viaggio / estratto conto di prenotazione con descrizione del Pacchetto del Viaggio inizialmente previsto;
• eventuale titolo di viaggio di riprotezione con evidenza del maggior costo pagato;
• documento di refund delle tasse aeroportuali, o in alternativa dichiarazione di non volato, emesso dal vettore aereo;
• estratti conto di penale o evidenza di non rimborsabilità della quota servizi perduti per no-show;
• fatture di spesa relative al soggiorno forzato;
• documentazione attestante gli eventuali rimborsi riconosciuti dai fornitori.
SEZIONE O) RITARDATA PARTENZA
Art.O1- OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società indennizza una somma fissa se il “primo mezzo” di trasporto in partenza dall’Italia (Aereo, Nave) previsto dal contratto di viaggio dovesse partire con un ritardo superiore al numero di 8 ore rispetto all’orario indicato nel biglietto di viaggio oppure nell’ultimo foglio di convocazione/programma trasmesso dall’Operatore Turistico al Contraente/Assicurato.
Art. O2- MASSIMALE PER PERSONA E PERIODO ASSICURATIVO
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 80,00.
Art. O3- ESCLUSIONI
Ad integrazione dell’Art 1.20 “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” delle Condizioni di Assicurazione, sono esclusi dalla garanzia i ritardi causati da:
1. overbooking;
2. eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato;
3. insolvenza morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio e/o a i fornitori di servizi;
4. dolo e colpa grave dell’organizzatore del viaggio e del passeggero;
5. infortunio e malattia;
6. mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza dei “connecting time”;
7. annullamento da parte dell’Operatore Turistico anche in conseguenza di un evento Assicurato.
Art. O4- FRANCHIGIA
Non applicabile.
Art. O5 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di Ritardata Partenza, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa
• via mail all’indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
• telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00.
La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
descrizione dettagliata dell’avvenimento;
cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale, codice IBAN;
operativo Voli;
copia di tutti i documenti di viaggio originariamente previsti.
Pag. 5 di 7
Art. O6 – RECUPERI
L’Assicurato si impegna a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e/o ente in relazione agli eventi oggetto della copertura; tale impegno sarà ottemperato solo ad avvenuto indennizzo nei confronti degli assicurati.
SEZIONE P) INFORTUNI IN VIAGGIO COMOPRESO VOLO
Art. P1 – OGGETTO DELLA GARANZIA
La garanzia è operante per gli infortuni che l’Assicurato subisca in viaggio nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale.
Sono considerati “infortuni” anche:
a) gli infortuni derivanti da uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
b) l’asfissia non di origine morbosa;
c) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
d) l’annegamento;
e) la folgorazione;
f) l’assideramento o il congelamento;
g) i colpi di sole, di calore o di freddo;
h) le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;
i) gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno;
j) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
k) le lesioni determinate da sforzo, con esclusione delle ernie di ogni natura degli strappi muscolari, della rottura sottocutanea di tendini;
l) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Art. P2 – MASSIMALI PER PERSONA E PERIODO ASSICURATIVO
L’assicurazione è prestata per il caso di Morte e per il caso di Invalidità Permanente, nei limiti indicati di seguito: Massimale per persona e per periodo assicurativo
€ 25.000,00
Art. P3 – INFORTUNI CAUSATI DA GUERRA E INSURREZIONE
Sono compresi gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, occupazione e invasione militare, che l’Assicurato subisca fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per un massimo di 14 giorni dall’insorgere di tali eventi, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello Stato estero.
Art. P4 – ESCLUSIONI SPECIFICHE DI GARANZIA
Fermo quanto indicato dall’Art.1.20 “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” delle “Norme comuni a tutte le prestazioni e garanzie” e ad integrazione di quanto Indicato nelle singole Garanzie, sono escluse dalla garanzia gli infortuni causati:
• dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
• dalla guida e dall’uso di mezzi di locomozione aerea di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto nel successivo articolo “Rischio Volo”;
• da ubriachezza, dall’uso di allucinogeni, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e psicofarmaci;
• da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
• dalla partecipazione dell’Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;
• da alluvioni, inondazioni, terremoto ed eruzioni vulcaniche;
• da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto all’ART P3;
• da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), da sostanze radioattive, batteriologiche e/o chimiche quando usate per fini non pacifici;
• dalla pratica delle seguenti attività sportive: sport comportanti l’uso di mezzi di locomozione aerea, compresi quelli definiti dalla legge “apparecchi per il volo da diporto sportivo” ovvero ultraleggeri, deltaplani, paracadute, parapendio e simili, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, judo, karate, e arti marziali in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico in genere (free style), guidoslitta, skeleton, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalata di roccia o accesso a ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, sci estremo, canoa fluviale, discesa di rapide, hockey su ghiaccio o rotelle, skateboard;
• dalla pratica di calcio, calcetto, ciclismo, equitazione, sci, pattinaggio a rotelle o su ghiaccio, pallavolo, pallacanestro, pallanuoto, pallamano, pentathlon moderno, scherma, baseball, canottaggio, qualora l’infortunio si verifichi durante gare e competizioni (e relative prove o allenamenti) organizzate o svolte sotto l’egida delle rispettive Federazioni sportive o Associazioni ad esse equiparabili.
Art. P5 – PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
Art. P6 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, all’azione di surrogazione di cui all’Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. P7 – GARANZIE LIMITE PER CUMULO
a) Morte
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, la Società
corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.
b) Invalidità Permanente
Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente, l’indennizzo è dovuto solo se l’invalidità stessa si sia verificata (anche successivamente alla scadenza dell’assicurazione) entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente Totale, in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento alla tabella delle percentuali di invalidità prevista nell’ Allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della polizza.
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
Art. P8 – FRANCHIGIA ASSOLUTA SULLA INVALIDITÀ PERMANENTE
La liquidazione dell’indennità dovuta per invalidità permanente verrà determinata applicando una franchigia di 5 punti percentuali di invalidità. Pertanto la Società non liquida alcuna indennità se l’invalidità permanente è di grado non superiore a 5 punti percentuali. Se invece l’invalidità permanente è di grado superiore a 5 punti, la Società liquida l’indennità solo per la parte eccedente.
Art. P9 – RISCHIO VOLO
L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
• da società/aziende in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
• apparecchi per il volo da diporto o sportivo, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, ultraleggeri, deltaplani, mezzi per il parapendio;
• da aeroclub.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera terminato nel momento in cui ne è disceso.
Art. P10 – EVENTI NATURALI
L’Assicurazione comprende gli infortuni derivanti da terremoto, eruzioni vulcaniche, maremoto, inondazioni. Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più persone assicurate con la presente polizza l’esborso a carico della Società non potrà superare l’importo complessivo di € 100.000,00.
Art. P11 – MORTE PRESUNTA
Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito d’infortunio indennizzabile ai termini di polizza e, in applicazione degli artt. 60 comma 3) e 62 del Codice Civile o dell’Art. 211 del Codice della Navigazione, l’Autorità Giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponderà ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.
In base agli elementi ed alle circostanze relative all’infortunio, la Società può richiedere totalmente o parzialmente la seguente documentazione:
– il certificato di morte;
– la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
– il certificato di stato di famiglia (originario e attuale);
– il certificato autoptico;
– il certificato di non gravidanza della coniuge superstite dell’Assicurato;
– in presenza di indennizzi spettanti a figli minori, il decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione della quota di indennizzo a loro spettante, con espresso esonero da ogni responsabilità della Società relativamente al reimpiego della somma.
Art. P12 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità.
La denuncia del sinistro sottoscritta dall’Assicurato o, in caso di impedimento per le conseguenze riportate, dai suoi aventi diritto, deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.
La denuncia può avvenire attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa
• via mail all’indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
• telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari designati o gli eredi legittimi e/o testamentari, deve consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli
accertamenti ritenuti necessari dalla Società. L’Assicurato è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla Società e a fornire tutta la documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura.
L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Art. P13 – CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La Società corrisponderà l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità previste sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali.
Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ed in conseguenza dell’infortunio subito l’Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente. Art. P14 – LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO COLLETTIVO
Si conviene tra le parti che, nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza, in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà essere superiore a € 100.000,00. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccederanno tale importo, la Società procederà alla loro riduzione proporzionale.
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
.Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
“Regolamento generale sulla protezione dei dati” informiamo di quanto segue:
IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., Sede Legale: Piazza Indro Montanelli 20, CAP 20099 Sesto San Giovanni, Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano N. 09749030152, di seguito IMA, raccoglie, in qualità di Titolare al Trattamento, le categorie dei seguenti dati, nel quadro della sottoscrizione, la gestione e l’esecuzione del vostro contratto:
• dati relativi all’identificazione delle parti, di persone interessate o di altre parti coinvolte nel contratto;
• dati relativi alla situazione famigliare (se il contratto prevede l’estensione al nucleo famigliare);
• dati necessari alla stipula, l’esecuzione del contratto e alla gestione dei sinistri;
• informazioni relative alla determinazione o alla valutazione del rischio;
• dati di localizzazione delle persone e/o dei beni in relazione ai rischi assicurati;
• dati sanitari per l’esecuzione del contratto per i quali l’assicurato ha dato il suo consenso (solo polizze assistenza medica).
I suoi dati saranno impiegati da IMA per la sola esecuzione dei servizi richiesti ed in particolare per:
• la stipula del contratto;
• la gestione del contratto;
• l’esecuzione del contratto;
• l’elaborazione delle statistiche e degli studi attuariali;
• l’esercizio di azioni giudiziarie, la gestione dei reclami e del contenzioso in genere;
• tutte le operazioni relative alla gestione dei clienti compreso il monitoraggio dell’assistenza fornita (es: customer care);
• l’implementazione di meccanismi di controllo, in particolare di contrasto a frodi e corruzione;
• gestione delle richieste di diritto d’accesso, di rettifica e di opposizione;
• l’esecuzione di disposizioni legali, regolamentari ed amministrative.
Questi dati possono essere trasmessi a intermediari assicurativi incaricati della gestione del portafoglio e/o ai fornitori di IMA, ad altre società del Gruppo IMA, e/o autorità pubbliche e/o associazioni di categoria e/o ogni altro soggetto verso il quale ne sussiste l’obbligo in relazione al contratto stipulato. Tali dati sono suscettibili d’esser trasmessi fuori dell’Unione Europea in caso di un evento che si verifichi fuori della UE . Essi possono essere accessibili o trasmessi a Responsabili Esterni del Trattamento “tecnici” di IMA per le operazioni di amministrazione e di manutenzione informatica.
La richiesta d’esecuzione delle garanzie comporta la Sua autorizzazione espressa ad IMA, a comunicare le informazioni sanitarie suscettibili d’esser raccolte a ogni professionista che le debba conoscere per eseguire l’incarico conferitogli da IMA. In relazione a ciò, Lei accetta di liberare i professionisti medico sanitari dal loro obbligo di segreto professionale sulle proprie informazioni mediche (solo per polizze di assistenza medica).
IMA può effettuare registrazioni delle sue conversazioni telefoniche per finalità di formazione, miglioramento della qualità, prevenzione delle liti. Queste registrazioni sono destinate alle sole persone autorizzate dal Titolare del Trattamento. Lei si può opporre segnalandolo in occasione del contatto telefonico con il nostro operatore.
I suoi dati sono conservati per la durata del rapporto assicurativo, fermi eventuali termini di legge.
Il beneficiario può, in ogni momento, ritirare il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali previo invio di un documento identificativo da presentare a IMA Italia Assistance S.p.A., Ufficio Protezione Dati, Piazza Indro Montanelli n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI), oppure a ufficioprotezionedati@imaitalia.it. Tali strutture operano in qualità di corrispondente del DPO (Responsabile della Protezione Dati) del Gruppo Inter Mutuelles Assistance, con sede in Niort (Francia). In tal caso egli accetta di non beneficiare più della copertura assicurativa. Con la stessa modalità può esercitare il proprio diritto d’accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione per motivo legittimo. Lei ha diritto di sporgere reclamo presso l’Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che il trattamento che la
Pag. 6 di 7
concerne costituisca una violazione delle disposizioni di legge.
RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia IMA Italia Assistance S.p.A., Servizio Reclami, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI); fax: +39.02.26223973 – e-mail PEC: imaitalia@pec.imaitalia.it.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro della Compagnia nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS trasmettendo il reclamo via posta a IVASS- Servizio tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma oppure a mezzo fax al numero 06.42133206 oppure anche via PEC all’indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it utilizzando il modulo di cui al seguente link http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida %20ai%20reclami.pdf
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, l’esponente, oltre a rivolgersi all’IVASS, può ricorrere ai seguenti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie prima di adire l’Autorità Giudiziaria.
In particolare potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi: – procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
– procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162). A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
– procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione che regolano il suo contratto.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura
FIN-NET accedendo al http://ec.europa.eu/finance/fin-net/.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
sito internet
Pag. 7 di 7
T.O. PLUS
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE GARANZIE/PRESTAZIONI